Art. 29.
(Norme di contabilità).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, del SIE e del SIN, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, SIE e SIN e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

          b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

          c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

          d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto;

          f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

          g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, una informativa sulle singole linee essenziali della gestione

 

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finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).

      4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
      5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.